ACCESSO CIVICO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- Il diritto di accesso documentale, previsto dalla Legge 241/1990 e che si innesta nel principio costituzionale dell’art. 97 della Costituzione, consente al cittadino di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia. È esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 Ottobre 2019 è stato deliberato il Regolamento per l’esercizio del Diritto di accesso ai documenti, che contiene disposizioni relative all’accesso documentale, all’accesso civico ai sensi dell’articolo 5 comma 1, decreto legislativo n. 33/2013 e all’accesso generalizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 2, decreto legislativo n. 33/2013, fermo restando le disposizioni in ambito di privacy e tutela dei dati personali e della riservatezza previste dalla normativa (Regolamento UE 679/16).
- Art. 5 del Regolamento: La documentazione relativa al servizio di Tutela Minori, dovrà essere richiesta direttamente presso il competente Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, nonché Procura Ordinaria e Procura per i Minori che sono la sede naturale per reperire la documentazione. Pertanto, le richieste di accesso agli atti ed estrazione copia relative al suddetto Servizio (a titolo esemplificativo diari e relazioni), saranno rigettate dall’Azienda. Le richieste saranno invece evase su espresso provvedimento dei Tribunali e delle Procure sopra indicate, fermo restando l’obbligo di preventiva notifica ai soggetti controinteressati e l’evasione nel termine di 30 giorni dalla richiesta.